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Edilizia: per la Cassazione valida retroattività delle semplificazioni

lentepubblica.it • 15 Settembre 2015

comuniLa Cassazione penale, sezione terza, con la sentenza n. 31618 del 21 luglio 2015 riassume gli interventi in ambito edilizio come modificati dal decreto sblocca Italia. Il ritocco operato all’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 con il quale è stato introdotto il concetto di “interventi di conservazione”, fino ad ora assente nel panorama legislativo di settore è certamente di rilevante portata nella materia dell’edilizia ed urbanistica.

 

La semplificazione degli interventi edilizi deve essere interpretata con elasticità, non attenendosi strettamente al periodo in cui sono realizzati i lavori. È questo, in sintesi, l’orientamento della Corte di Cassazione, che con la sentenza 31618/2015 ha ripercorso le novità normative che hanno portato ad un alleggerimento delle procedure per facilitare i lavori privati.

 

Si tratta – sottolinea la suprema Corte – “di disposizioni che consentono interventi di rilevante incidenza ed impatto sul territorio (oltre che di impatto fiscale) consentendo lavori prima non eseguibili se non mediante il permesso di costruire: tra questi – per quanto qui rileva – rientrano il frazionamento ed accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti una variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, mentre deve rimanere inalterata la volumetria complessiva degli edifici e mantenuta immutata l’originaria destinazione d’uso”. In sostanza, quindi, la modifica normativa elimina ogni riferimento alle modifiche della superficie dell’immobile oggetto di opere di manutenzione straordinaria”.

 

Si tratta di disposizioni che consentono interventi di rilevante incidenza ed impatto sul territorio (oltre che di impatto fiscale) consentendo lavori prima non eseguibili se non mediante il permesso di costruire. In sostanza, quindi, la modifica normativa elimina ogni riferimento alle modifiche della superficie dell’immobile oggetto di opere di manutenzione straordinaria.

 

La Cassazione ha ricordato che, in base al D.lgs. 301/2002, che ha integrato il Dpr 380/2001, la ristrutturazione edilizia riguarda gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Fonte: Corte di Cassazione Penale, Sezione Terza
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